La legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023 "Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni bevi per finalità turistiche" prevede degli adempimenti, dal 1° novembre 2023, per coloro che, anche in forma di impresa, effettuano locazioni turistiche di durata compresa tra 1 e 30 giorni consecutivi di pernottamento.
L’alloggio ad uso turistico è identificato come unità abitativa o camera arredata con destinazione d’uso temporanea (“seconda casa”) o come camera arredata in unità abitativa adibita ad abitazione permanente (“prima casa”).
Negli alloggi ad uso turistico è possibile l’erogazione di alcuni servizi (ricevimento, pernottamento, fornitura iniziale di biancheria da camera e da bagno, utilizzo delle pertinenze, pulizia…) mentre è vietato erogare ulteriori prestazioni di tipo alberghiero (colazione, cambio periodico biancheria…).
Il locatore per finalità turistiche deve rendere sempre chiaramente leggibile il Codice Identificativo Regionale (CIR) su ogni strumento di promozione. Il formato del CIR è "Alloggio ad uso turistico - VDA - Nome Comune - n. 0000".